Non si placa la polemica dopo il via libera in Consiglio dei Ministri
della nuova norma anti rave introdotta con Decreto Legge. Fonti del
Viminale fanno sapere che “la norma anti-rave illegali interessa una
fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria
di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e
l’incolumità pubbliche. Una norma che non lede in alcun modo il diritto
di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione
e difesi dalle Istituzioni”.
Ma era davvero necessario inserire una nuova norma se
nell’ordinamento giuridico italiano è già previsto un articolo di legge a
riguardo?
Il Decreto Legge 31 ottobre 2022 n. 162 introduce in fretta e furia unnuovo delitto, con l’art. 434-bis CP, rubricato “Invasione di terrenio edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità
pubblica o la salute pubblica”.
Il delitto viene infilato nel titoloVI Capo 1, ossia tra i delitti di comune pericolo mediante
violenza, inserendolo tra il delitto di disastro doloso e il delitto difabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. Una necessità? Non proprio, dato che in un raduno ove simanifestassero condotte di rilevanza penale vi sono già normeutilizzabili. Ma il nuovo articolo creerà una enorme difficoltà
operativa. Di fatto la nuova norma va a inasprire in modo spropositato
condotte che in determinate condizioni ben stabilite dalla legge
sarebbero già severamente punite. Severamente ma non
sproporzionatamente.Inoltre le norme preesistenti sono ben definite e inquadrate nel
campo di applicazione, mentre il futuro 434-bis CP, nell'attualeformulazione del Decreto Legge, appare ben poco delimitato nelpossibile campo di applicazione.
Il sistema giuridico italiano, inquadrato nella Costituzione della Repubblica, prevede un fondamentale principio di tassatività delle
norme penali. Il fatto penale deve essere individuato dettagliatamente
in modo che sia perfettamente definito nei limiti di applicabilità. Una norma incriminatrice, quindi, deve essere tale da permettere didefinire con precisione cosa sia lecito e cosa, al contrario, la
Repubblica deve punire. L'attuale testo proposto del 434-bis CP è, al contrario, talmente
fumoso da essere applicabile solo in modo arbitrario per andare poi a comminare pene spropositate, prevedendo anche l’applicazione di misure di prevenzione antimafia. La domanda, a questo punto, è se servono nuovi delitti o se siasufficiente iniziare ad applicare le norme tassative già esistenti.
Ad esempio per le norme attuali un raduno di nostalgici fascisti a Predappio sarebbe già reato, mentre non ricadrebbe nel testo del
nuovo 434-bis, ma nonostante ci siano già leggi per impedirlo, viene
accettato e si permette di infangare la Costituzione e la Repubblica.
Per leggere il decreto nell'attuale formulazione
Evelino Marchionne
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